Art. 5. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi 1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. 2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato. 3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.