Art. 5.
           Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
  1.  Contestualmente  alla  presentazione  del rapporto di sicurezza
aggiornato  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo, il gestore
richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  e  con gli adempimenti
amministrativi  indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi.
  2.  Entro  quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento
per  la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore
ai  sensi  dell'art.  8  del decreto legislativo, viene effettuato il
sopralluogo  da  parte di apposita commissione nominata dal comitato,
composta  da  almeno  tre  componenti  compreso  il  comandante o suo
delegato.
  3.   Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,  da  parte  del
comitato,  del  positivo accertamento sopralluogo, il comando procede
al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.