Art. 6.
                              Modifiche
  1.   In  caso  di  modifiche  di  uno  stabilimento  esistente,  le
disposizioni  di  cui  al  punto  3.3  dell'allegato A al decreto del
Ministero  dell'interno  2 agosto  1984,  e successive modificazioni,
vengono  sostituite  da  quelle  stabilite  dal decreto del Ministero
dell'ambiente 9 agosto 2000.
  2.  In  caso  di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi
industriali,  della  natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto  del  Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano
le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.