Art. 6. Modifiche 1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000. 2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.