Art. 7.
                  Stabilimenti e depositi costieri
  1.  Per  l'insediamento  di  nuovi stabilimenti e depositi costieri
nonche' per le modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del
preesistente  livello  di  rischio ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente  del  9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti
conclusivi  ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette
agli  organi  competenti  gli  atti  conclusivi  dei  procedimenti di
valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative alle
istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.