Art. 7. Stabilimenti e depositi costieri 1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri nonche' per le modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.