Art. 3.
                      Limiti di cofinanziamento
  1.  Per  quanto  prevista  dall'art.  1,  del  presente decreto, la
percentuale   massima  di  cofinanziamento  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente  e'  pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La
restante  parte  dovra' essere messa a disposizione a livello locale,
con la partecipazione delle aziende interessate.
  2.  I  comuni  non  previsti  dall'art.  3,  comma  3,  del decreto
Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza
dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la
struttura  del  mobility manager di area, di cui all'art. 1, comma 4,
che potra' essere finanziata fino a un massimo dell'80%, per il primo
anno e 40% per il secondo.
  3.  Per il funzionamento delle strutture di supporto, gia' attivate
ai   sensi   dell'art.   3,   comma  3,  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente del 27 marzo 1998, potra' essere concessa, da parte del
Ministero  un  ulteriore  contributo,  pari  al  40%  delle  spese di
funzionamento, per il secondo anno di attivita'.
  4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
  5.  I  contributi  previsti  dal  presente  decreto potranno essere
utilizzati  ad  integrazione  di  progetti  gia'  finanziati da altri
strumenti,   regionali,   nazionali   o   comunitari,   qualora  tale
integrazione  sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento.
In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente,
il  valore  totale del contributo pubblico non dovra' superare il 50%
del costo totale del progetto.