Art. 3.
Limiti di cofinanziamento
1. Per quanto prevista dall'art. 1, del presente decreto, la
percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La
restante parte dovra' essere messa a disposizione a livello locale,
con la partecipazione delle aziende interessate.
2. I comuni non previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto
Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza
dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la
struttura del mobility manager di area, di cui all'art. 1, comma 4,
che potra' essere finanziata fino a un massimo dell'80%, per il primo
anno e 40% per il secondo.
3. Per il funzionamento delle strutture di supporto, gia' attivate
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero
dell'ambiente del 27 marzo 1998, potra' essere concessa, da parte del
Ministero un ulteriore contributo, pari al 40% delle spese di
funzionamento, per il secondo anno di attivita'.
4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
5. I contributi previsti dal presente decreto potranno essere
utilizzati ad integrazione di progetti gia' finanziati da altri
strumenti, regionali, nazionali o comunitari, qualora tale
integrazione sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento.
In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente,
il valore totale del contributo pubblico non dovra' superare il 50%
del costo totale del progetto.