Art. 7.
Valutazione dei progetti proposti
1. Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute saranno
esaminate in via preliminare. Costituiscono condizione di
ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento:
a) l'istituzione, presso il comune, dell'ufficio del mobility
manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del
decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli inclusi negli
elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o
caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui
all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero
dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanita' in data
20 maggio 1991;
b) l'istituzione di almeno il 50% dei mobility manager aziendali
e la presentazione di almeno il 5% dei piani degli spostamenti
casa-lavoro, da parte delle aziende individuate, nei casi previsti
dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
2. Le istanze ammissibili, per l'accesso al cofinanziamento,
saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti
1 e 2 al presente decreto.
3. La verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi sara' svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali del Ministero dell'ambiente, che potra' avvalersi anche
della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.