Art. 7.
                  Valutazione dei progetti proposti
  1.  Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute saranno
esaminate   in   via   preliminare.   Costituiscono   condizione   di
ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento:
    a) l'istituzione,  presso  il  comune,  dell'ufficio del mobility
manager  di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del
decreto  ministeriale  25 novembre  1994  e  a  quelli  inclusi negli
elenchi    regionali   delle   zone   particolarmente   inquinate   o
caratterizzate  da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui
all'art.   3,   comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministero della sanita' in data
20 maggio 1991;
    b) l'istituzione  di almeno il 50% dei mobility manager aziendali
e  la  presentazione  di  almeno  il  5%  dei piani degli spostamenti
casa-lavoro,  da  parte  delle aziende individuate, nei casi previsti
dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
  2.  Le  istanze  ammissibili,  per  l'accesso  al  cofinanziamento,
saranno  valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti
1 e 2 al presente decreto.
  3.  La  verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi  sara'  svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali  del  Ministero dell'ambiente, che potra' avvalersi anche
della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.