Art. 7. Valutazione dei progetti proposti 1. Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute saranno esaminate in via preliminare. Costituiscono condizione di ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento: a) l'istituzione, presso il comune, dell'ufficio del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanita' in data 20 maggio 1991; b) l'istituzione di almeno il 50% dei mobility manager aziendali e la presentazione di almeno il 5% dei piani degli spostamenti casa-lavoro, da parte delle aziende individuate, nei casi previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998. 2. Le istanze ammissibili, per l'accesso al cofinanziamento, saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti 1 e 2 al presente decreto. 3. La verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti ammessi sara' svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, che potra' avvalersi anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.