Art. 8. Modalita' di finanziamento e di revoca 1. Per i progetti finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnera' un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 3, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente determinera' la percentuale di cofinanziamento assegnabile ai singoli progetti sulla base della valutazione della qualita' dei progetti presentati, che saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del presente decreto. 3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara' trasferito, con decreto del direttore generale, dal servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali all'ente proponente in tre fasi: a) la prima, di importo pari al 30% del progetto o dei progetti riconosciuti finanziabili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza; b) la seconda, di importo pari al 50%, al ricevimento del programma operativo di dettaglio, comprensivo dei piano finanziario, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al presente comma 3, lettera a); c) la terza, a saldo, a presentazione del rendiconto delle iniziative promosse e dei servizi attivati e previa verifica dell'effettiva riduzione degli spostamenti motorizzati, ottenuti nell'area territoriale di riferimento del progetto. 4. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite del servizio stesso. 5. Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma operativo, di cui alla lettera b) del comma 3 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi. 6. I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per finanziare altri interventi. Roma, 20 dicembre 2000 Il direttore generale: Silvestrini Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117