Art. 8.
Modalita' di finanziamento e di revoca
1. Per i progetti finanziabili ai sensi del presente decreto il
Ministero dell'ambiente assegnera' un cofinanziamento nella misura
massima indicata nell'art. 3, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente determinera' la percentuale di
cofinanziamento assegnabile ai singoli progetti sulla base della
valutazione della qualita' dei progetti presentati, che saranno
finanziati sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del
presente decreto.
3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara'
trasferito, con decreto del direttore generale, dal servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali all'ente proponente in
tre fasi:
a) la prima, di importo pari al 30% del progetto o dei progetti
riconosciuti finanziabili, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza;
b) la seconda, di importo pari al 50%, al ricevimento del
programma operativo di dettaglio, comprensivo dei piano finanziario,
da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui
al presente comma 3, lettera a);
c) la terza, a saldo, a presentazione del rendiconto delle
iniziative promosse e dei servizi attivati e previa verifica
dell'effettiva riduzione degli spostamenti motorizzati, ottenuti
nell'area territoriale di riferimento del progetto.
4. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite del
servizio stesso.
5. Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma
operativo, di cui alla lettera b) del comma 3 non fosse riscontrata,
il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti
concessi.
6. I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per
finanziare altri interventi.
Roma, 20 dicembre 2000
Il direttore generale: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117