Art. 8. Valutazione dei progetti proposti 1. Successivamente al controllo di cui all'art. 7, le istanze risultate ricevibili verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilita'. 2. Costituiscono condizione di ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento: a) l'appartenenza del soggetto proponente alla categoria di cui all'art. 5; b) l'appartenenza del progetto alle tipologie di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto; c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli compresi nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico individuale dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e dell'art. 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria. 3. Le istanze risultate ammissibili saranno sottoposte a valutazione sulla base dei criteri di cui all'allegato 3, punti 1 e 2. 4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, saranno predisposte, per ciascuna delle aree di intervento di cui all'art. 2, comma 2, le graduatorie utili per l'accesso al cofinanziamento. 5. La verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti ammessi sara' svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarra' della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.