Art. 8.
                  Valutazione dei progetti proposti
  1.  Successivamente  al  controllo  di  cui  all'art. 7, le istanze
risultate  ricevibili  verranno  esaminate in via preliminare ai fini
dell'ammissibilita'.
  2.  Costituiscono  condizione  di  ammissibilita'  delle istanze di
cofinanziamento:
    a) l'appartenenza  del  soggetto proponente alla categoria di cui
all'art. 5;
    b) l'appartenenza  del progetto alle tipologie di cui all'art. 2,
comma 2 del presente decreto;
    c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area,
limitatamente   ai   comuni  di  cui  all'allegato  III  del  decreto
ministeriale  25 novembre  1994  e  a  quelli  compresi  nelle zone a
rischio  di  episodi  acuti  di  inquinamento atmosferico individuale
dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio
1991  recante  criteri  per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria  e  dell'art. 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante
criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e
la tutela della qualita' dell'aria.
  3.   Le   istanze   risultate   ammissibili  saranno  sottoposte  a
valutazione  sulla  base dei criteri di cui all'allegato 3, punti 1 e
2.
  4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di
cui  al  comma  3,  saranno  predisposte,  per ciascuna delle aree di
intervento  di  cui  all'art.  2,  comma  2, le graduatorie utili per
l'accesso al cofinanziamento.
  5.  La  verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi sara' svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente,
che  si  avvarra' della commissione tecnico-scientifica del Ministero
dell'ambiente.