IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega
al  Governo  per la razionalizzazione e la revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale, nel piu' ampio quadro della delega conferita al Governo per la
riforma    della   pubblica   amministrazione,   ha,   tra   l'altro,
specificamente   conferito   al   Governo  la  delega  per  apportare
modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  58-bis  del  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come sostituito dall'art. 27 del predetto
decreto legislativo n. 80 del 1998;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della funzione pubblica 31 marzo
1994,  con  il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei
dipendenti  delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis
del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento del predetto
codice  di  comportamento  alla  luce delle modificazioni intervenute
all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  I  princi'pi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
  2.  I  contratti  collettivi provvedono, a norma del-l'art. 58-bis,
comma   3,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al
coordinamento   con  le  previsioni  in  materia  di  responsabilita'
disciplinare.  Restano  ferme  le  disposizioni  riguardanti le altre
forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
  3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi
in  cui  non  siano  applicabili  norme  di  legge o di regolamento o
comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o
regolamenti.  Nel  rispetto  dei  princi'pi enunciati dall'art. 2, le
previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e
specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai
sensi  dell'art.  58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.