Art. 11.
                      Rapporti con il pubblico
  1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il  pubblico presta
adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento
proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro
reclami.
  2.   Salvo   il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene
informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli
organi di stampa.
  3.  Il  dipendente  non  prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
  4.   Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e
comprensibile.
  5.  Il  dipendente  che  svolge  la sua attivita' lavorativa in una
amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del
rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si
preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire
agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro
informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui
livelli di qualita'.