Art. 12.
                              Contratti
  1.  Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
  2.  Il  dipendente  non  conclude,  per conto dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
  3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura,   servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per  conto
dell'amministrazione,   ne   informa   per   iscritto   il  dirigente
dell'ufficio.
  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi  informa  per  iscritto  il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.