Art. 13.
          Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
  1.  Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano
servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle
seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento
tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita'
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  e
segnalazioni.