Art. 2.
                          P r i n c i' p i
  1.  Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare   i   princi'pi   di   buon   andamento   e  imparzialita'
dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
  2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue
mansioni  in  situazioni,  anche  solo  apparenti,  di  conflitto  di
interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il
corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
  3.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed
efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
  4.  Il  dipendente  usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
  5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto   di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini  e
l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano
titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
  6.  Il  dipendente  limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita'
loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
  7.  Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.