Art. 4.
        Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
  1.   Nel   rispetto   della   disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
  2.  Il  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti ad aderire ad
associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.