Art. 5.
               Trasparenza negli interessi finanziari
  1.  Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
    a) se  egli,  o  suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
    b) se  tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che  abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
  2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le  sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano
attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari
generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.