Art. 6.
                        Obbligo di astensione
  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri
ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di
individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,
procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.