Art. 7.
                        Attivita' collaterali
  1.    Il    dipendente    non    accetta    da   soggetti   diversi
dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
  2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
  3.  Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.