Art. 8.
                            Imparzialita'
  1.  Il  dipendente,  nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
  2.  Il  dipendente  si  attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.