Art. 2.
  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale
oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo
di  due  anni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono
indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.