Art. 5.
                 Gestione degli albi dei vigneti DO
                    e degli elenchi di vigne IGT
  1. Le regioni istituiscono ed aggiornano agli albi dei vigneti a DO
e  gli  elenchi  delle  vigne a IGT, secondo modalita' definite dalle
stesse  sulla  base di criteri, adottati con apposito accordo in sede
di  Conferenza  Stato-regioni,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto  dei  seguenti
requisiti
    a) l'albo  dei  vigneti  a DO e' distinto per ogni denominazione,
sottozona,  indicazione  geografica  aggiuntiva, vitigno, tipologia o
specificazione  che siano riferiti ad una specifica caratterizzazione
tecnico-produttiva.  Per  ciascun conduttore lo stesso albo riporta i
dati   identificativi   dell'azienda,   la   data  di  iscrizione,  i
riferimenti  catastali  dei  terreni  vitati,  i  codici delle unita'
vitate iscritte e le relative superfici, l'eventuale menzione "vigna"
seguita  dal  relativo  toponimo  nonche' il riferimento ad eventuali
altre  iscrizioni  agli  albi  dei vigneti a DO ed agli elenchi delle
vigne a IGT;
    b) per  la  compilazione  degli  elenchi  delle  vigne  a  IGT si
applicano  gli  stessi criteri di cui alla lettera a), fatte salve le
differenziazioni  relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla
legge n. 164 del 1992 per le suddette categorie di vini.
  2.  Le  regioni  e  le  camere  di  commercio  definiscono  tempi e
modalita'  per  il  passaggio  delle  competenze  in  relazione  agli
adempimenti  di  cui  al  comma 1, dandone comunicazione al Ministero
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come
tali,  possono  essere  consultati  da  chiunque  ne abbia comprovato
interesse.
  4.  Per  le  richieste  di  nuova  iscrizione  o  di  variazione di
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti a DO o negli elenchi delle
vigne   a   IGT,  le  regioni,  effettuati  i  prescritti  controlli,
provvedono  alla  relativa iscrizione o variazione anche provvisoria,
entro   sei   mesi   dalla  presentazione  della  richiesta,  dandone
comunicazione agli interessati.
  5.  Nei casi di mancata iscrizione o di iscrizione parziale, ovvero
di  cancellazione  di  iscrizione  provvisoria  a  seguito  di  esito
negativo  dell'accertamento  tecnico,  le  regioni  ne danno motivata
comunicazione ai produttori interessati che possono inoltrare ricorso
nei termini e con le modalita' stabilite da ciascuna regione.
  6.  Le  regioni,  in  attuazione  dell'art. 9, comma 1, lettera b),
della  legge n. 164 del 1992, provvedono periodicamente ad effettuare
la  revisione  degli  albi  a DO e degli elenchi a IGT sulla base dei
dati  dichiarati e previ opportuni controlli; stabiliscono altresi' i
criteri di definizione di eventuali contenziosi.