IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 152 del 26 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Alba (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.P.A. Faber; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber sede in Bra (Cuneo), unita' in Bra (Cuneo) per un massimo di 107 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 2000 al 26 aprile 2001.