Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Giussani Tessuti a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto dal comma 4, art. 6, del decreto
legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma
stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in premessa indicato, registrato
dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi