IL DIRETTORE GENERALE
                      per le politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio salumifici artigiani
vicentini,  con  sede  in Vicenza, via Enrico Fermi n. 134, intesa ad
ottenere  la  registrazione della denominazione "Sopressa Vicentina",
ai  sensi  dell'art.  5  del  citato  Regolamento  n.  2081/92,  come
Denominazione di origine protetta;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62351 del 3 luglio 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  Regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  della
Denominazione  di  origine  protetta  "Sopressa Vicentina", intesa ad
ottenere  la  protezione  a  titolo  transitorio  della denominazione
"Sopressa  Vicentina"  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento
(CEE)   2081/92,   come   integrato  dall'art.  1,  paragrafo  2  del
regolamento  (CE)  n.  535/1997  sopra  richiamato,  indicando  quale
organismo  privato autorizzato al controllo il "CSQA - Certificazione
Qualita' Agroalimentare s.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via San
Gaetano  n.  74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per
esso  il  Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento    della   citata   domanda   di   registrazione   della
denominazione  "Sopressa  Vicentina"  come  Denominazione  di Origine
Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione "Sopressa
Vicentina",  come  Denominazione  di  origine protetta, in attesa che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  "Sopressa Vicentina" secondo il disciplinare di
produzione  che  si  allega  in  copia,  in  attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. l,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione "Sopressa Vicentina".