LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.
59 del 15 marzo 1997;
Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le
funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la
cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle
attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione
in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei
dati a livello nazionale;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, si possano
concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la nota del 18 gennaio 2001 con al quale la regione Piemonte,
a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di
protocollo di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che e'
stato inviato al Ministero per i beni e le attivita' culturali al
fine di conoscere valutazioni a riguardo;
Vista altresi' la nota del 29 gennaio 2001 con la quale il Ministro
per i beni e le attivita' culturali ha proposto alcune modifiche al
testo che il successivo 30 gennaio e' stato trasmesso ai presidenti
delle regioni e delle province autonome;
Considerato che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
regioni con nota del 31 gennaio 2001 ha comunicato di aderire al
testo della proposta di accordo, come riformulato dal Ministero
competente, chiedendone nel contempo l'inserimento all'ordine del
giorno della seduta di questa Conferenza;
Vista la nota del 1 febbraio 2001 con la quale il Ministro per i
beni e le attivita' culturali ha trasmesso nuovamente il testo della
proposta di accordo;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
Sancisce
il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano:
Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce
un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero
territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso
programmi coordinati, riferiti sia alle attivita' da svolgere che
alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche,
le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di
cooperazione strutturale e funzionale;
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle
esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e
le attivita' culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione (ICCD), cura "la definizione, anche con
la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire
nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire
l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed
elaborazione dei dati a livello nazionale" e l'ICCD realizza il
Sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e
demo-etno-antropologici;
Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono
attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca
collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si
intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze,
accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e
ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi
informativi regionali che sono in comunicazione con il Sistema
informativo del catalogo generale;
Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo
da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema
informativo del catalogo generale e per incrementare ed integrare in
ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere
alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro
soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle
province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e
religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito
locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;
Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza
del concorso anche delle universita' e degli istituti di ricerca
nella realizzazione del Sistema informativo del catalogo generale e
dei sistemi informativi regionali;
Considerato altresi' che ciascuna regione individua le convenienti
forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema
informativo regionale di propria competenza e che le regioni
garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e
l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che
devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti
competenti;
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per mezzo
dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD),
provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie
da seguire nelle attivita' di catalogazione dei beni indicati in
premessa, ai fini della loro validita' sull'intero territorio
nazionale.
Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali
standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche
e scientifiche maturate.