LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.
59 del 15 marzo 1997;
  Visto  in  particolare,  l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le
funzioni  riservate  allo  Stato  spetti la definizione, anche con la
cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle
attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione
in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei
dati a livello nazionale;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che  prevede  che  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  in
attuazione   del   principio  di  leale  collaborazione,  si  possano
concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista la nota del 18 gennaio 2001 con al quale la regione Piemonte,
a  nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di
protocollo  di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che e'
stato  inviato  al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali al
fine di conoscere valutazioni a riguardo;
  Vista altresi' la nota del 29 gennaio 2001 con la quale il Ministro
per  i  beni e le attivita' culturali ha proposto alcune modifiche al
testo  che  il successivo 30 gennaio e' stato trasmesso ai presidenti
delle regioni e delle province autonome;
  Considerato che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
regioni  con  nota  del  31 gennaio  2001 ha comunicato di aderire al
testo  della  proposta  di  accordo,  come  riformulato dal Ministero
competente,  chiedendone  nel  contempo  l'inserimento all'ordine del
giorno della seduta di questa Conferenza;
  Vista  la  nota  del 1 febbraio 2001 con la quale il Ministro per i
beni  e le attivita' culturali ha trasmesso nuovamente il testo della
proposta di accordo;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di questa Conferenza,
l'assenso  del  Governo,  delle  regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;

                              Sancisce
il  seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i
beni  e  le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano:
  Ritenuto  che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce
un'esigenza   prioritaria   cui   occorre   provvedere  per  l'intero
territorio  nazionale  con  criteri metodologici unitari e attraverso
programmi  coordinati,  riferiti  sia  alle attivita' da svolgere che
alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche,
le  regioni  e  le  autonomie  locali  attuano  forme  permanenti  di
cooperazione strutturale e funzionale;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera e),
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e  anche  delle
esperienze  condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e
le  attivita'  culturali,  per  mezzo  dell'Istituto  centrale per il
catalogo  e la documentazione (ICCD), cura "la definizione, anche con
la  cooperazione  delle  regioni, delle metodologie comuni da seguire
nelle   attivita'  di  catalogazione,  anche  al  fine  di  garantire
l'integrazione  in  rete delle banche dati regionali e la raccolta ed
elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale"  e l'ICCD realizza il
Sistema   informativo   del  catalogo  generale  nazionale  dei  beni
ambientali,   architettonici,   archeologici,  artistici,  storici  e
demo-etno-antropologici;
  Tenuto   conto   che  le  regioni  e  gli  enti  locali  concorrono
attivamente,   ciascuna   per   la   parte  propria  e  in  reciproca
collaborazione,  alla  costituzione  di  tale  sistema  col  quale si
intende  assicurare  al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze,
accessibile  a  diversi  livelli,  in  ordine  ai  beni  culturali  e
ambientali  e  che  a  tal  fine  le  regioni  costituiscono  sistemi
informativi  regionali  che  sono  in  comunicazione  con  il Sistema
informativo del catalogo generale;
  Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo
da  assicurare  la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema
informativo  del catalogo generale e per incrementare ed integrare in
ambito  locale  gli  archivi  catalografici, in modo da corrispondere
alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro
soggetto  che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle
province,  dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e
religiosi,  degli  istituti  culturali  e di ricerca attivi in ambito
locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;
  Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza
del  concorso  anche  delle  universita'  e degli istituti di ricerca
nella  realizzazione  del Sistema informativo del catalogo generale e
dei sistemi informativi regionali;
  Considerato  altresi' che ciascuna regione individua le convenienti
forme  di  organizzazione e di articolazione territoriale del sistema
informativo   regionale  di  propria  competenza  e  che  le  regioni
garantiscono  l'integrazione  delle  conoscenze,  il  collegamento  e
l'allineamento  dei  diversi archivi presenti in ambito regionale che
devono   essere   costantemente   aggiornati   a  cura  dei  soggetti
competenti;

il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, le regioni e le
   province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
                               Art. 1.
  Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, per mezzo
dell'Istituto  centrale  per  il catalogo e la documentazione (ICCD),
provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie
da  seguire  nelle  attivita'  di  catalogazione dei beni indicati in
premessa,   ai  fini  della  loro  validita'  sull'intero  territorio
nazionale.
  Il  Ministero  e  le  regioni  cooperano per la definizione di tali
standard  e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche
e scientifiche maturate.