Art. 2.
  La  catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per
il  corretto  ed  efficace  espletamento  delle  funzioni legate alla
gestione  del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi
di tutela ed e' strumento essenziale di supporto per la gestione e la
valorizzazione  del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel
museo,  nonche'  per la promozione e la realizzazione delle attivita'
di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.
  Le  parti  convengono  pertanto  sulla  necessita' di assicurare il
coordinamento   metodologico   ed   operativo   delle   attivita'  di
catalogazione  e  sulla necessita' di implementazione della carta del
rischio  del  patrimonio  culturale, quale strumento di supporto alle
decisioni  in  materia di conservazione programmata, di restauro e di
pianificazione territoriale.