Art. 3.
  Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni
esistenti,  un  sistema  informativo  relativo  ai  beni  culturali e
ambientali,  per  le  esigenze  dei  soggetti  istituzionali  che  vi
concorrono.  Il  sistema  deve  essere  realizzato in modo da potersi
porre  in  comunicazione  con  il  Sistema  informativo  del catalogo
generale.
  Il  sistema  sara'  accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia
gli  aspetti  di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti
d'autore.  I  dati  raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono
essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo
tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.
  I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in
connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di
riferimento  in  ambito regionale per le attivita' di catalogazione e
di  documentazione.  A  tal  fine  le  istituzioni  che  operano  sul
territorio   regionale   concorrono  alla  costituzione  del  sistema
informativo  regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi
catalografici.