Art. 4.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni,
mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le
modalita' di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche
dati comuni o con possibilita' di accesso reciproco).
In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il
diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati
come di seguito esposto:
Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i
materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da
ciascuno di essi;
di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a
titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle
amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;
uno specifico diritto a titolarita' comune tra Stato e singole
regioni sara' previsto per i materiali acquisiti con investimenti e
interventi comuni;
specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai
punti precedenti.