Art. 4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le modalita' di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilita' di accesso reciproco). In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati come di seguito esposto: Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi; di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali; uno specifico diritto a titolarita' comune tra Stato e singole regioni sara' previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni; specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.