Art. 5.
  Ciascun  soggetto  che  concorre  al  sistema informativo regionale
provvede  ad  effettuare  le operazioni di raccolta e implementazione
dei  dati,  nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali
emanati  dall'ICCD,  e  si  rende responsabile della loro validazione
sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale
in  conformita'  a  quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei
dati  nel  Sistema  informativo  del  catalogo  generale  e' comunque
subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del
medesimo Istituto.