Art. 5. Ciascun soggetto che concorre al sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali emanati dall'ICCD, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale in conformita' a quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo del catalogo generale e' comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del medesimo Istituto.