Art. 6.
  Il  Ministero,  alla  luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996
con  la  C.E.I.,  conviene  che  le  regioni  possano concorrere alle
attivita'  di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalita'
da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:
    reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard
emanati dall'ICCD;
    integrabilita' dei prodotti realizzati con il Sistema informativo
generale e con i sistemi regionali;
    armonizzazione   della   programmazione   degli   interventi   di
catalogazione con le priorita' definite nell'ambito della commissione
prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.