Art. 6. Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996 con la C.E.I., conviene che le regioni possano concorrere alle attivita' di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalita' da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze: reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard emanati dall'ICCD; integrabilita' dei prodotti realizzati con il Sistema informativo generale e con i sistemi regionali; armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione con le priorita' definite nell'ambito della commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.