Art. 6.
Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996
con la C.E.I., conviene che le regioni possano concorrere alle
attivita' di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalita'
da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:
reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard
emanati dall'ICCD;
integrabilita' dei prodotti realizzati con il Sistema informativo
generale e con i sistemi regionali;
armonizzazione della programmazione degli interventi di
catalogazione con le priorita' definite nell'ambito della commissione
prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.