Art. 7. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale. La commissione e' composta da sei rappresentanti designati dal Ministero, tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da sei rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione e' convocata e presieduta da un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno. La commissione provvede a: promuovere e verificare le comuni attivita' per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione; definire le modalita' di gestione dei diritti d'autore di cui all'art 4; formulare programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei; individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attivita' di catalogazione programmate o in corso; studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni; esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione; verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attivita' di cui ai punti precedenti. La commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali entro tre mesi dalla firma della presente intesa.