Art. 7.
  Per  il  raggiungimento  degli obiettivi di cui al presente accordo
viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale.
  La  commissione  e'  composta  da  sei rappresentanti designati dal
Ministero,  tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da
sei  rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni.
  La  commissione  e' convocata e presieduta da un rappresentante del
Ministero,  un  rappresentante  delle  regioni  svolge le funzioni di
vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.
  La commissione provvede a:
    promuovere  e  verificare  le comuni attivita' per la definizione
degli standard e delle metodologie di catalogazione;
    definire  le  modalita'  di  gestione dei diritti d'autore di cui
all'art 4;
    formulare  programmi e progetti coordinati su scala nazionale che
prevedano   l'impiego   di   finanziamenti   statali,   regionali  ed
eventualmente europei;
    individuare  strumenti  di  coordinamento  per  il monitoraggio a
livello  nazionale  e  regionale  delle  attivita'  di  catalogazione
programmate o in corso;
    studiare   forme  di  integrazione  tra  il  Sistema  informativo
generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio
su base digitale delle informazioni;
    esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla
catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e
promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;
    verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attivita'
di cui ai punti precedenti.
  La  commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali entro tre mesi dalla firma della presente
intesa.