Art. 9.
  Per  l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio
ambito  istituisce  un  coordinamento  tecnico  tra  i  soggetti  che
concorrono  alla realizzazione del sistema informativo regionale allo
scopo   di   definire   specifiche   modalita'   attuative,   assetti
organizzativi  ed  operativi,  e  per  armonizzare  gli interventi di
catalogazione.