Art. 3.
Requisiti funzionali del nuovo sistema informativo sanitario
Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema
informativo sanitario debba soddisfare i seguenti requisiti di
carattere funzionale:
a) sicurezza e rispetto della privacy dei cittadiniutenti; la
tutela della riservatezza delle informazioni personali rappresenta
uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, ai sensi della
normativa vigente e delle disposizioni comunitarie;
b) significativita' e consistenza; le informazioni che vengono
gestite dal sistema devono avere lo stesso significato per tutti
coloro che ne fanno uso, configurando cosi' una massa critica
adeguata per le finalita' del sistema. A questo fine vanno
individuati, nella piena intesa tra le parti, oltre che adottate e
diffuse metodologie standard per le entita' oggetto d'osservazione e
di misura;
c) rilevanza e congruita' integrate; il sistema per l'ampio range
di attivita' cui si riferisce,ne deve seguire la evoluzione ed al
tempo stesso ne deve fornire una visione integrata e completa
(contesto territoriale - contesto organizzativo - Contesto sociale -
contesto delle risorse umane ed economiche);
d) informazioni orientata al cittadino utente ogni cittadino puo'
passare da una struttura ad un'altra del SSN, in relazione ai propri
bisogni. In un disegno cosi' caratterizzato, orientato al paziente,
la disponibilita' di un sistema integrato d'informazioni sanitarie
individuali (a livello locale e regionale) determina un miglioramento
della qualita' delle prestazioni. Allo stato attuale i dati tendono
ad essere organizzati con riferimento a chi eroga le prestazioni, e
non a chi e' rivolto il servizio. L'organizzazione della raccolta dei
dati individuali, nelle varie fasi del rapporto con il SSN, permette
una valutazione d'efficacia, efficienza e appropriatezza delle
strutture e dei trattamenti;
e) flessibilita'; il sistema informativo deve potersi adattare
senza difficolta' ai mutamenti ed alle evoluzioni strategiche (il
sistema informativo presenta alcune differenze da un territorio ad un
altro e puo' cambiare nel corso del tempo);
f) facilita' all'utilizzo ed all'accesso; il sistema deve poter
essere percepito nell'uso, di facile accessibilita' dai decisori
istituzionali, dal management, dal mondo della ricerca e delle
professioni, dal cittadino.