Art. 3. Requisiti funzionali del nuovo sistema informativo sanitario Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema informativo sanitario debba soddisfare i seguenti requisiti di carattere funzionale: a) sicurezza e rispetto della privacy dei cittadiniutenti; la tutela della riservatezza delle informazioni personali rappresenta uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni comunitarie; b) significativita' e consistenza; le informazioni che vengono gestite dal sistema devono avere lo stesso significato per tutti coloro che ne fanno uso, configurando cosi' una massa critica adeguata per le finalita' del sistema. A questo fine vanno individuati, nella piena intesa tra le parti, oltre che adottate e diffuse metodologie standard per le entita' oggetto d'osservazione e di misura; c) rilevanza e congruita' integrate; il sistema per l'ampio range di attivita' cui si riferisce,ne deve seguire la evoluzione ed al tempo stesso ne deve fornire una visione integrata e completa (contesto territoriale - contesto organizzativo - Contesto sociale - contesto delle risorse umane ed economiche); d) informazioni orientata al cittadino utente ogni cittadino puo' passare da una struttura ad un'altra del SSN, in relazione ai propri bisogni. In un disegno cosi' caratterizzato, orientato al paziente, la disponibilita' di un sistema integrato d'informazioni sanitarie individuali (a livello locale e regionale) determina un miglioramento della qualita' delle prestazioni. Allo stato attuale i dati tendono ad essere organizzati con riferimento a chi eroga le prestazioni, e non a chi e' rivolto il servizio. L'organizzazione della raccolta dei dati individuali, nelle varie fasi del rapporto con il SSN, permette una valutazione d'efficacia, efficienza e appropriatezza delle strutture e dei trattamenti; e) flessibilita'; il sistema informativo deve potersi adattare senza difficolta' ai mutamenti ed alle evoluzioni strategiche (il sistema informativo presenta alcune differenze da un territorio ad un altro e puo' cambiare nel corso del tempo); f) facilita' all'utilizzo ed all'accesso; il sistema deve poter essere percepito nell'uso, di facile accessibilita' dai decisori istituzionali, dal management, dal mondo della ricerca e delle professioni, dal cittadino.