Art. 4.
   Requisiti organizzativi del nuovo Sistema informativo sanitario
  Il   Ministero  e  le  regioni  concordano  che  il  nuovo  Sistema
informativo   sanitario   debba  operare  nell'ambito  di  un  quadro
normativo, organizzativo e tecnologico tale da assicurare:
    a) la   presenza  di  un  presidio  permanente  con  funzioni  di
indirizzo,  governo, monitoraggio e controllo dello sviluppo ed avvio
del  nuovo  Sistema  informativo  sanitario, con l'attivazione di una
cabina  di  regia (Ministero, regioni), al fine garantire una visione
strategica unitaria dello stesso;
    b) la  condivisione dei modelli di trattamento e di scambio delle
informazioni da parte delle amministrazioni regionali e del Ministero
della sanita';
    c) la  coerenza  dei  processi  operativi  e dei relativi sistemi
informativi  con  il nuovo scenario di rapporti fra i diversi livelli
di governo;
    d) l'adeguamento    dei   sistemi   informativi   delle   diverse
articolazioni:   centrale,   regionale  e  locale  agli  standard  da
adottare;
    e) la  condivisione e la sicurezza del patrimonio informativo del
SSN  esposto  ad  un  elevato  livello  di rischio per lo sviluppo di
scambi  informativo di carattere sanitario verso i cittadini, tra gli
operatori  all'interno  del Sistema sanitario, verso il mondo esterno
per assicurare la funzionalita' del comparto sanitario.