Art. 4.
Requisiti organizzativi del nuovo Sistema informativo sanitario
Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema
informativo sanitario debba operare nell'ambito di un quadro
normativo, organizzativo e tecnologico tale da assicurare:
a) la presenza di un presidio permanente con funzioni di
indirizzo, governo, monitoraggio e controllo dello sviluppo ed avvio
del nuovo Sistema informativo sanitario, con l'attivazione di una
cabina di regia (Ministero, regioni), al fine garantire una visione
strategica unitaria dello stesso;
b) la condivisione dei modelli di trattamento e di scambio delle
informazioni da parte delle amministrazioni regionali e del Ministero
della sanita';
c) la coerenza dei processi operativi e dei relativi sistemi
informativi con il nuovo scenario di rapporti fra i diversi livelli
di governo;
d) l'adeguamento dei sistemi informativi delle diverse
articolazioni: centrale, regionale e locale agli standard da
adottare;
e) la condivisione e la sicurezza del patrimonio informativo del
SSN esposto ad un elevato livello di rischio per lo sviluppo di
scambi informativo di carattere sanitario verso i cittadini, tra gli
operatori all'interno del Sistema sanitario, verso il mondo esterno
per assicurare la funzionalita' del comparto sanitario.