Art. 6.
Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
Il Ministero e le regioni convengono che le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS debbano
essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato
cabina di regia. Allo scopo viene definita, entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che dovra'
consentire l'esercizio di tali funzioni.
La cabina di regia sara' composta in numero paritetico da
rappresentanti del Ministero e delle regioni che d'intesa tra loro,
eleggeranno un presidente.
Per l'attuazione delle attivita' connesse all'avvio del nuovo
sistema informativo nazionale, la cabina di regia potra' usufruire,
per l'anno 2001, di una disponibilita' economica pari a lire 10
miliardi, secondo le disposizioni previste all'art. 87 della legge
finanziaria 2001.