Art. 6.
          Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
  Il  Ministero e le regioni convengono che le funzioni di indirizzo,
coordinamento  e  controllo delle fasi di attuazione del NSIS debbano
essere  esercitate  congiuntamente attraverso un organismo denominato
cabina  di  regia.  Allo  scopo viene definita, entro sessanta giorni
dalla  sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che dovra'
consentire l'esercizio di tali funzioni.
  La   cabina  di  regia  sara'  composta  in  numero  paritetico  da
rappresentanti  del  Ministero e delle regioni che d'intesa tra loro,
eleggeranno un presidente.
  Per  l'attuazione  delle  attivita'  connesse  all'avvio  del nuovo
sistema  informativo  nazionale, la cabina di regia potra' usufruire,
per  l'anno  2001,  di  una  disponibilita'  economica pari a lire 10
miliardi,  secondo  le  disposizioni previste all'art. 87 della legge
finanziaria 2001.