Art. 6. Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo Il Ministero e le regioni convengono che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato cabina di regia. Allo scopo viene definita, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che dovra' consentire l'esercizio di tali funzioni. La cabina di regia sara' composta in numero paritetico da rappresentanti del Ministero e delle regioni che d'intesa tra loro, eleggeranno un presidente. Per l'attuazione delle attivita' connesse all'avvio del nuovo sistema informativo nazionale, la cabina di regia potra' usufruire, per l'anno 2001, di una disponibilita' economica pari a lire 10 miliardi, secondo le disposizioni previste all'art. 87 della legge finanziaria 2001.