Art. 8.
                        Attuazione operativa
  Il  Ministero  della sanita' si impegna ad adottare ogni iniziativa
necessaria   ad  assicurare  che  cooperino  al  perseguimento  degli
obiettivi  del  NSIS,  in  forma sinergica, le attivita' degli uffici
ministeriali   dei  due  istituti  nazionali  competenti  in  materia
sanitaria   (ISS  e  ISPESL)  e  dell'Agenzia  dei  servizi  sanitari
regionali.
  Le  regioni  si  assumono  l'impegno  affinche'  sia  assicurato il
coordinamento  tecnico ed operativo delle attivita' degli enti locali
funzionali al perseguimento degli obiettivi del NSIS.