IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito "testo unico") emanato con decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385;
  Visto  l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico, secondo il
quale  il  Ministro  del  tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
specifica  il  contenuto  delle  attivita' finanziarie indicate nello
stesso articolo;
  Visto  l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabilisce che
il  Ministro  del  tesoro,  sentite  la  Banca  d'Italia e la Consob,
determina  criteri  oggettivi,  riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione  e  al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai
quali  sono  individuati  gli  intermediari  finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
  Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito "decreto"),
concernente  i  criteri  di  iscrizione degli intermediari finanziari
nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del testo unico;
  Vista  la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti" che ha ricondotto gli intermediari che
intervengono  nelle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito degli
intermediari finanziari di cui al titolo V del testo unico;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999,
n.  130,  il  quale  prevede  che  "alla  societa' cessionaria e alla
societa'  emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art. 106, commi
2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII dello stesso testo unico".
  Visto  l'art.  2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130 secondo
il  quale  "I  servizi  indicati nel comma 3 lettera c), del presente
articolo  sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario,
i  quali  verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al
prospetto informativo".
  Considerata  l'opportunita'  di  adeguare le norme per l'iscrizione
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del testo unico al fine
di  includervi  le  societa'  per  la  cartolarizzazione e i soggetti
incaricati  della  riscossione  dei  crediti  ceduti e dei servizi di
cassa  e  di pagamento, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile
1999, n. 130;
  Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1,  comma  1, lettera d) del decreto, dopo le parole "gli
intermediari  finanziari iscritti nell'elenco generale" sono inserite
le parole: "ivi comprese le societa' per la cartolarizzazione";