Art. 2. All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: "e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130; f) per societa' per la cartolarizzazione: 1) le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, previste dall'art. 3 della legge; 2) le societa' emittenti titoli indicate dall'art. 3 della legge; g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli stessi; h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."