Art. 2.
All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti lettere:
"e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
f) per societa' per la cartolarizzazione:
1) le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti
sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, previste dall'art. 3 della legge;
2) le societa' emittenti titoli indicate dall'art. 3 della
legge;
g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti
pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali
da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli stessi;
h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto
generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."