Art. 2.
  All'art.  1,  comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti lettere:
    "e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
    f) per societa' per la cartolarizzazione:
      1)  le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti
sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, previste dall'art. 3 della legge;
      2)  le  societa'  emittenti  titoli  indicate dall'art. 3 della
legge;
    g) per  crediti  individuabili  in  blocco,  l'insieme di crediti
pecuniari  individuabili  sulla base di criteri predeterminati e tali
da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli stessi;
    h) per  crediti  futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto
generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."