Art. 3.
  All'  articolo  2,  comma  2  del decreto sono aggiunte le seguenti
lettere:
    "f) le societa' per la cartolarizzazione;
    g) gli  intermediari  incaricati  della  riscossione  dei crediti
ceduti  e  dei  servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2,
comma 3, lettera c) della legge;
    h) le  altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai sensi
di  leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."