Art. 3. All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti lettere: "f) le societa' per la cartolarizzazione; g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c) della legge; h) le altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai sensi di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."