Art. 3.
All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti
lettere:
"f) le societa' per la cartolarizzazione;
g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2,
comma 3, lettera c) della legge;
h) le altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai sensi
di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."