Art. 4. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto e' aggiunto il seguente comma: "5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a 4 non si tiene conto delle societa' indicate all'art. 2, comma 2, lettere f) e h)". Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2001 Il Ministro: Visco