Art. 4.
Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto e' aggiunto il seguente
comma:
"5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a
4 non si tiene conto delle societa' indicate all'art. 2, comma 2,
lettere f) e h)".
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Visco