Art. 4.
  Dopo  l'articolo  3,  comma  4  del decreto e' aggiunto il seguente
comma:
  "5.  Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a
4  non  si  tiene  conto delle societa' indicate all'art. 2, comma 2,
lettere f) e h)".
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Visco