Art. 2.
  1.  Gli  onorari  di  cui  alla tabella A del presente decreto, per
importi  inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione
entro  il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di
lire.
  2.  Per  importi  di  lavori  superiori  a  100 miliardi di lire si
applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.