Art. 3.
  1.  Il  rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli
onorari  a  percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle
tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla
amministrazione,   allegate   al   presente   decreto,   deve  essere
riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del
medesimo  per  importi  di  lavori  pari  a 50 milioni e nella misura
minima  del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100
miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano
per interpolazione lineare.
  2.  Nel  caso l'entita' dei rimborsi spese e dei compensi accessori
superi  gli  importi minimi di cui al precedente comma, devono essere
prodotti  i  giustificativi  di  spesa  per  l'intero  ammontare  del
rimborso e degli oneri accessori.