Art. 5.
  1.  Il  metodo  di  calcolo relativo alla progettazione integrale e
coordinata  di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:
    a) progettazione preliminare:
      1)  per  la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero  ammontare  dell'opera,  la  percentuale  relativa  e  le
aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
all'opera nel suo insieme;
      2)  alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si
applicano  le  aliquote  delle  prestazioni corrispondenti, computate
sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
    b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
      1)  per  la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero  ammontare  dell'opera,  la  percentuale  relativa  e  le
aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
all'opera nel suo insieme;
      2)  sulle  opere edili e complementari si applicano le aliquote
dalle  prestazioni  non comprese nella fase di ideazione ed attinenti
la   prestazione  specialistica,  applicandole  sull'ammontare  delle
opere, con la relativa percentuale;
      3)  alle  prestazioni  specialistiche  si applicano le aliquote
delle  prestazioni  corrispondenti,  applicandole  sull'ammontare  di
ciascuna opera, con la relativa percentuale.
     ----> vedere TABELLE da pag. 57 a pag. 68 della G.U. <----


                           Roma, 4 aprile 2001


                                        Il Ministro della giustizia
                                                   Fassino
Il Ministro dei lavori pubblici
             Nesi