Art. 5. 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente: a) progettazione preliminare: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme; 2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale; b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme; 2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale; 3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale. ----> vedere TABELLE da pag. 57 a pag. 68 della G.U. <---- Roma, 4 aprile 2001 Il Ministro della giustizia Fassino Il Ministro dei lavori pubblici Nesi