IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette"; Visti in particolare gli articoli 6, 11 e 17 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette; Visto l'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha soppresso il programma triennale per le aree naturali protette; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata; Visto l'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni; Visto l'art. 31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede che le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento deg1i obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero dell'ambiente; Viste la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42, la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, la direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio della Comunita' economica europea modificata con direttiva n. 411 del 25 luglio 1985 della Commissione della Comunita' economica europea, la direttiva n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunita' economica europea ed il relativo regolamento di attuazione dato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; Vista la delibera n. 6305 del 20 luglio 1990 della giunta regionale delle Marche con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente il riconoscimento della "Gola del Furlo" quale riserva naturale dello Stato in considerazione delle sue eccezionali caratteristiche naturalistico-ambientali con valenze di rilievo nazionale; Considerato che il Piano paesistico ambientale delle Marche (P.P.A.R.) prevede nell'area in questione l'istituzione di una riserva naturale, intesa quale zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, e di un parco storico culturale per l'importanza dei beni storici, culturali, archeologici e naturalistici presenti nella zona; Rilevato che l'area ricompresa nel perimetro della istituenda riserva naturale statale appartiene in larga parte al demanio forestale della regione Marche; Considerato che l'area in questione e' sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' un'oasi di protezione faunistica ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7; Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000" e del relativo progetto italiano "Bioitaly", la regione Marche, ai sensi della succitata direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'area denominata "Gola del Furlo" (codice sito IT5310016); Considerato l'elevato valore naturalistico e floristicovegetazionale dell'area denominata "Gola del Furlo", tipica gola rupestre, percorsa dal fiume Candigliano che, nel suo basso corso, incide profondamente, le potenti pareti rocciose del passo del Furlo; il rilevante interesse della vegetazione fruticosa ed erbacea presente, con una flora ricca di elementi mediterranei, pontico pannonici, balcanici e sud-europei-montani, relitti alpini ed endemismi appenninici; la presenza di specie oroipsofile e microterme e di specie rare orarissime nella regione cosi' come nell'intero territorio italiano quali la Moehringia papulosa, di cui la Gola del Furlo costituisce il locus classicus; il particolare interesse della vegetazione arbustiva ed erbacea dei differenti ambienti presenti nell'area con specie nemorali e rupicole rare nella regione come: Clematis recta, Philasis alkekengi, Anthericum Liliago, Trisetum villosum; Considerato l'elevato valore naturalistico e floristicovegetazionale dell'area denominata "Monti del Furlo" ricoperta da lembi boschivi costituiti da querceti caducifogli cedui con roverella, carpino nero, orniello, aceri, sorbo (S. domesticus) e da pseudomacchia a leccio e orniello con siliquastro, ginestra (Spartium junceum) e ginepro rosso (Juniperus oxycedrus); il notevole interesse botanico per la presenza della Leopoldia tenuiflora, specie nota in pochissime stazioni marchigianee di molte specie di orchidacee quali Orchis morio, O. purpurea, O. simia, O. tridentata, Cephalanthera longifolia, Aceras anthropophorurn, Anacamptis pyramidalis, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, O. Bertolonii, O. holosericea, O. sphecodes; il rilevante interesseconservazionistico dell'area per la presenza di stazioni di Iris graminea, specie assai sporadica nelle Marche, ove ha una distribuzione estremamente saltuaria; Considerato che il comprensorio dell'istituenda riserva presenta caratteristiche ambientali peculiari, che lo rendono estremamente interessante sotto ilprofilo faunistico e che la morfologia del territorio si caratterizza per la presenza di diverse unita' ambientali (habitat) alle quali sono associate comunita' faunistiche ricche in specie di estremo valore naturalistico e scientifico; Considerato che l'habitat rupicolo costituisce ambiente di nidificazione per diverse specie di uccelli di interesse tra cui l'aquila reale (Aquila chrysaetos), il falco lanario (Falco biarmicus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il gufo reale (Bubo bubo) il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), il rondone maggiore (Apus melba) ed il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); Considerato che nell'habitat forestale, caratterizzato in prevalenza da boschi cedui spesso intervallati da cespuglieti di transizione, nidificano lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo), l'allocco (Strix aluco). Tra gli anfibi e' segnalata la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e all'interno di vasche e fontanili e' presente il tritone crestato (Triturus cristatus); nei boschi in prossimita' dei corsi d'acqua e' presente la rana agile (Rana dalmatina). Sono presenti stazioni di coleotteri quali il Lucanus cervus e Cerambyx cerdo; Considerato che l'habitat fluviale e ripariale del fiume Candigliano ospita pesci quali il vairone (Leuciscus souffia), la rovella (Rutilus rubilio), il barbo (Barbus plebejus), anfibi quali la rana agile (Rana dalmatina) e l'ululone ventre-giallo (Bombina pachypus) e rettili quali la biscia dal collare (Natrix natrix) e la natrice tessellata (Natrix tessellata); Considerato che l'habitat dei pascoli e dei cespuglieti costituisce sito riproduttivo per il calandro (Anthus campestris), il codirossone (Monticola saxatalis), la magnanina (Sylvia undata) e l'averla piccola (Lanius collurio); tra i rettili si segnala la presenza del cervone (Elaphe quatorlineata), del saettone (E. longissima) e della vipera comune (Vipera aspis); Considerato che le successioni rocciose della zona presentano peculiarita' di grande interesse geologico, con affioramenti di strati fossiliferi notevoli per quantita' ed per l'importanza dei reperti racchiusi: nel rosso ammonitico si trovano ammoniti appartenenti ai generi Mercatides, Neolioceratoides, Canavaria e Catulloceras; Considerato che la Gola del Furlo rappresenta uno dei piu' spettacolari ed imponenti esempi di incisione fluviale su terreni calcarei osservabili nell'intero Appennino; sulle pareti sono visibili forme di erosione fluviale, nivale ed eolica con ampi fenomeni gravitativi che hanno originato falde e coni di detrito caotico con massi a volte di notevoli dimensioni; Considerato che la "Gola del Furlo" e' oggetto di un notevole crescente flusso turistico e di una pratica incontrollata di attivita' sportive all'aria aperta che arrecano un grave disturbo alla nidificazione dell'avifauna tutelata dalle citate convenzioni internazionali; Ritenuto che appare necessario ed urgente evitare che si comprometta irreversibilmente l'equilibrio del delicato ecosistema dell'area in oggetto, in attesa di una adeguata regolamentazione; Vista la nota del 17 luglio 1997, prot. n. 1564 dell'assessore all'ambiente della regione Marche con cui si sollecitava l'istituzione della riserva naturale statale "Gola del Furlo"; Ritenuto di dover procedere all'individuazione eall'istituzione della riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo", ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere n. 1/99 del 16 novembre 1999 espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette favorevole all'istituzione della riserva in oggetto; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12801 del 3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso alla regione Marche lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riservain oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12802 del 3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi presso la Conferenza unificata il 20 settembre 2000 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente servizio conservazione natura, della regione Marche e degli enti locali interessati; Vista la nota del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, prot. n. 31934 del 26 settembre 2000, con la quale si propone, a seguito di un incontro con i comuni e le comunita' montane interessati, di individuarel'organismo di gestione della riserva nella provincia di Pesaro ed Urbino e di organizzare operativamente la gestione della riserva stessa mediante la collaborazione dei servizi ed uffici della suddetta provincia con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.), gia' costituito tra le comunita' montane dell'Alto Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro; Vista la suddetta nota della provincia di Pesaro ed Urbino con la quale si propongono modifiche al perimetro della riserva riportato nella cartografia inviata alla regione Marche con la suddetta nota del 3 agosto 2000, prot. n. SCN/1D/2000/12801, essendo tale riperimetrazione "motivata dalla necessita' di una migliore aderenza con le emergenze naturalistiche ed ambientali presenti"; Considerato che in data 12 ottobre 2000 si e' svolta una riunone in loco tra i rappresentanti della regione Marche, del Ministero dell'ambiente, della provincia di Pesaro e Urbino, dei comuni di Cagli e Acqualagna, preceduta da un sopralluogo tecnico, per individuare le ulteriori modifiche da apportare al perimetro dell'area protetta; Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2000/16826 del 16 ottobre 2000 con la quale e' stato trasmesso alla regione Marche lo schema definitivo del decreto di istituzione come modificato alla luce delle indicazioni emerse nel corso della gia' citata riunione del 20 settembre 2000, al fine di acquisire la prescritta intesa nonche' la cartografia recante la delimitazione dell'istituenda riserva naturale statale cosi' come definita a seguito della citata riunione del 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione n. 2210 del 24 ottobre 2000 con la quale la giunta regionale della regione Marche ha aderito all'intesa con il Ministero dell'ambiente in ordine alla perimetrazione, alla disciplina di tutela ed alle finalita' dell'istituenda riserva naturale statale della Gola del Furlo secondo quanto disposto nello schema di decreto trasmesso alla regione Marche con la gia' citata nota del 16 ottobre 2000 e, per quanto concerne la relativa perimetrazione, ha deliberato alcune modifiche coerentemente con le indicazioni emerse in accordo con le autonomie locali, secondo la cartografia allegata alla deliberazione stessa; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/DG/21421 del 15 novembre 2000 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema definitivo del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia modificata secondo la sopracitata intesa; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2000; Decreta: Art. 1. Individuazione, istituzione e confini della riserva E' individuata ed istituita la riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.