Art. 10.
                  Poteri dell'organismo di gestione
                      vigilanza e sorveglianza
  1.  Il  legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i
poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  La  vigilanza  sulla gestione della riserva naturale statale e'
esercitata dal Ministro dell'ambiente.
  3.  La  sorveglianza  su  detto  territorio e' esercitata dal Corpo
forestale  dello  Stato,  nelle  forme  e nei modi di cui all'art. 21
della  legge  6  dicembre  1991, n. 394, come modificato dall'art. 2,
comma  32,  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 426, nonche', per gli
effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle
Forze  di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale
di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.