Art. 4. Organismo di gestione 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato nella provincia di Pesaro e Urbino che svolgera' le funzioni assegnate nelle forme e secondo le modalita' di cui al successivo comma. 2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, da organizzarsi operativamente con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio - Agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.) gia' costituito tra le comunita' montane dell'Alto e Medio Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro, unitamente ai servizi ed uffici della provincia.