Art. 4.
                        Organismo di gestione
  1.  L'organismo di gestione della riserva naturale statale previsto
dall'art.  17,  comma  1,  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, e'
individuato  nella  provincia  di  Pesaro  e  Urbino che svolgera' le
funzioni  assegnate  nelle  forme  e  secondo  le modalita' di cui al
successivo comma.
  2.  Col  predetto  organismo di gestione il Ministero dell'ambiente
stipula  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto  una  apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere
le  strutture  ed  il  personale  da  utilizzare nella gestione della
riserva,   da  organizzarsi  operativamente  con  l'ufficio  unico  -
Servizio  associato  per  la  gestione  del  demanio  - Agricoltura e
foreste   (S.A.D.A.F.)  gia'  costituito  tra  le  comunita'  montane
dell'Alto  e  Medio  Metauro,  del  Catria  e  Nerone  e del Metauro,
unitamente ai servizi ed uffici della provincia.