Art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovra' redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che saranno adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.