Art. 5.
              Piano di gestione e regolamento attuativo
  Ai  fini  della  gestione  della  riserva,  l'organismo di gestione
dovra' redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui
al  precedente art. 4 il piano di gestione ed il relativo regolamento
attuativo  che  saranno  adottati,  entro  i tre mesi successivi, dal
Ministro   dell'ambiente,   sentita  la  regione  che  e'  tenuta  ad
esprimersi  nei  termini  di  cui  all'art.  35,  comma 7 della legge
6 dicembre 1991, n. 394.