Art. 6.
                        Disciplina di tutela
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  piano di gestione, ai sensi
dell'art.  17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e
dell'art.  11,  comma  3,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, nel
territorio della riserva sono vietati:
    a) la  cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della
fauna  selvatica;  sono  vietate altresi', salvo nei territori in cui
sono  consentite  le attivita' agro-silvopastorali, la raccolta ed il
danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel
rispetto  delle  vigenti normative e degli usi e consuetudini locali,
delle  specie  eduli,  nonche'  l'introduzione  di  specie  estranee,
vegetali  e  animali non autoctone, che possano alterare l'equilibrio
naturale,  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di ricerca e di
studio   previa   autorizzazione  dell'organismo  di  gestione  della
riserva;
    b) il  taglio  e  la  manomissione  della  vegetazione arborea ed
arbustiva  ad  eccezione  degli  interventi necessari a prevenire gli
incendi,  i  danni  alla  pubblica  incolumita' e quelli strettamente
indispensabili   a   garantire   la   conservazione   del  patrimonio
storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
    c) l'asportazione,  anche parziale, o il danneggiamento di rocce,
minerali,  fossili  e  reperti  archeologici  ad  eccezione di quanto
eseguito   per   fini  di  ricerca  e  studio  previa  autorizzazione
dell'organismo di gestione della riserva;
    d) l'apertura  e l'esercizio di cave e miniere o la riattivazione
di  quelle  dismesse;  e' consentita la prosecuzione degli interventi
previsti  dai  piani di recupero ambientale gia' in essere nelle aree
estrattive,  da  ultimarsi  entro  la  data  di adozione del piano di
gestione;
    e) la modificazione del regime delle acque;
    f) ogni  forma  di  stoccaggio  definitivo (discarica) di rifiuti
solidi e liquidi;
    g) l'introduzione   di   qualsiasi  mezzo  di  distruzione  o  di
alterazione dei cicli biogeochimici;
    h) l'introduzione,  da  parte  di  privati, di armi, esplosivi, e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati;
    i)  il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente attrezzate;
    l)  l'uso  di  fuochi  all'aperto,  con  l'esclusione di limitati
interventi  di  bruciatura  dei  residui  di lavorazioni agricole che
dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e
dalla macchia;
    m) lo  svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore, il
volo  a  vela,  il  parapendio  nonche'  le  pratiche  di alpinismo e
freeclimb;
    n) lo   svolgimento   delle   attivita'   pubblicitarie,  se  non
autorizzate   dall'organismo   di   gestione,   e   l'apposizione  di
cartellonistica pubblicitaria, ad eccezione di quella informativa per
la fruizione della riserva;
    o) il  sorvolo dei velivoli non autorizzato salvo quanto previsto
dalle leggi sulla disciplina del volo.
  Restano  salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita'
locali  che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali
diritti  esclusivi  di caccia delle collettivita' locali ed altri usi
civici   di   prelievi   faunistici  sono  liquidati  dal  competente
commissario   per   la  liquidazione  degli  usi  civici  ad  istanza
dell'organismo di gestione.
  2. Sono altresi' vietati:
    a) qualsiasi    mutamento   dell'utilizzazione   deiterreni   con
destinazione  diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici
e  idrogeotermici  e sulle finalita' istitutive di cui all'art. 2 del
presente decreto;
    b)  l'esecuzione  di  nuove  costruzioni  e  la trasformazione di
quelle  esistenti,  con  l'esclusione  dei seguenti interventi, cosi'
come  definiti  dall'art.  31,  lettere  c) e d) della legge 5 agosto
1978,   n.  457,  che  devono  essere  sottoposti  all'autorizzazione
dell'organismo di gestione:
      interventi   di   restauro   conservativo   e   di  risanamento
igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso
dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la
vocazione delle aree;
      interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione
della qualita' naturalistica delle aree;
      interventi  di  tutela  e  recupero  dei  nuclei  edificati  di
interesse  storico-culturale  da  attuare  tramite  la  redazione  di
appositi piani di recupero delle aree.
  Resta   ferma   la   possibilita'   di   realizzare  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di cui allelettere a) e b)
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione
all'organismo di gestione della riserva.
  3.  Nei perimetri dei centri edificati, cosi' come delimitati dagli
strumenti  urbanistici  vigenti,  tutti  gli  interventi edilizi sono
soggetti   alle   prescrizioni   degli   stessi   strumenti,   previa
comunicazione  all'organismo  di gestione dell'area protetta, al fine
di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio
delle   potesta'  previste  dal  comma  3  dell'art.  6  della  legge
6 dicembre 1991, n. 394.