Art. 7.
Modalita'  di  rilascio  delle autorizzazioni in regime autorizzativo
                             transitorio
  1.  Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4
le  comunicazioni  e  le  richieste  di  autorizzazione, previste nel
presente decreto, devono esseretrasmesse al Ministero dell'ambiente -
Servizio  conservazione  della natura, 00154, via Capitan Bavastro n.
174, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.
  2.  Nel  territorio  della riserva e fino all'entrata in vigore del
piano  di  gestione,  salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al
fine   di   assicurare  il  rispetto  delle  finalita'  indicate  nel
precedente  art.  2,  sono  sottoposti ad autorizzazione per la parte
ricadente  nell'area  della riserva le opere tecnologiche quali linee
elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione,
ripetitori ed assimilabili.
  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano
in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
i   soggetti   titolari   delle   opere   trasmettono   al  Ministero
dell'ambiente,  ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro
e  non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto,
l'elenco  delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo
stato  dei  lavori  e  contenente  l'indicazione  del  luogo ove sono
depositati   i  relativi  progetti  esecutivi.  In  caso  di  mancata
comunicazione   delle   informazioni   di   cui  sopra,  il  Ministro
dell'ambiente,   ovvero   se   costituito  l'organismo  di  gestione,
provvedera'  ad  ordinare,  previa  diffida  in  via  cautelativa, la
sospensione dei lavori.
  4.   L'adozione   dei   nuovi  strumenti  urbanistici,  generali  o
attuativi,  per  la  parte  ricadente  nell'area  della riserva, deve
essere  preceduta  da  intesa  con il soggetto gestore della riserva.
Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora
approvati.