Art. 8. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva di cui all'art. 4 del presente decreto, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1. 2. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.