Art. 8.
             Modalita' di rilascio delle autorizzazioni
                  in regime autorizzativo generale
  1.  Le  autorizzazioni  di  cui  ai precedenti articoli 6 e 7, sono
rilasciate dall'organismo di gestione della riserva di cui all'art. 4
del  presente  decreto, previo parere della commissione di riserva da
rendersi con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1.
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  tale  termine  l'autorizzazione  si
intende rilasciata.