Art. 9. Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento 1. In applicazione degli articoli 17, comma 1, e 31, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo leattivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili. 2. In sede di redazione del piano si procedera' a: acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti; suddividere il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tengano conto dei valori naturalistici presenti; definire, ricercando forme di collaborazione con i soggetti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse. 3. La documentazione del piano deve comprendere: a) la descrizione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed antropiche dell'area; b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso; c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia, e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.