Art. 9.
                 Indicazioni e criteri per il piano
                    di gestione ed il regolamento
  1.  In applicazione degli articoli 17, comma 1, e 31, comma 4 della
legge  6 dicembre  1991,  n.  394, il piano di gestione della riserva
garantisce  una  gestione del territorio volta al conseguimento delle
finalita'  istitutive  della  riserva, consistenti nella protezione e
ripristino   delle   caratteristiche   di   naturalita',  consentendo
leattivita'   tradizionali   e  le  iniziative  con  dette  finalita'
compatibili.
  2. In sede di redazione del piano si procedera' a:
    acquisire  la  conoscenza  delle  caratteristiche  territoriali e
sociali  dell'area  innanzitutto  attraverso  gli studi e le ricerche
esistenti;
    suddividere  il territorio della riserva in zone a diverso regime
di tutela che tengano conto dei valori naturalistici presenti;
    definire,  ricercando  forme  di  collaborazione  con  i soggetti
interessati,  le  azioni,  gli interventi e le destinazioni d'uso che
concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione
del territorio e delle sue risorse.
  3. La documentazione del piano deve comprendere:
    a) la descrizione delle caratteristiche naturalistico-ambientali,
floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed
antropiche dell'area;
    b) la  definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in
materia  di  tutela  ambientale  e di promozione socio-economica, con
l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;
    c) la  normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle
risorse, gli interventi di salvaguardia, e di promozione, definendo i
criteri per la gestione della riserva naturale statale.