Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Compagnia  portuale T. Gulli a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte  dei  conti in data
6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi